le cause non dicono nulla.
Soprattutto in ambito IT.
l'accesso con l'account di terzi è un'altra cosa.
al contrario le cause creano un precedente al quale ci si può appellare in sede processuale.
un datore di lavoro non può vedere dove naviga il proprio dipendente in quanto essa è una violazione della privacy del dipendente, la normativa è chiara a riguardo eh.
che poi si faccia sbattendosene è un'altra questione, ci sono una marea di norme della privacy che vengono infrante quotidianamente perchè tanto fc non controlla nessuno.
nella piccola azienda il capo vede tutto e rimprovera il dipendente direttamente, di norma basta quello per farlo smettere. Nelle grandi si adottano filtri, adsense e sarcazzi per fermare a monte il problema in maniera del tutto impeccabile anche dal punto di vista legale.
Questo discorso vale ovviamente per aziende normali e non quelle che trattano dati sensibili come ad esempio banche dove in quel caso le cose sono un pò diverse, inoltre dipende anche dove il dipendente va a navigare perchè una cosa è lurkare repubblica una cercare come fabbricare ordigni.
4. Apparecchiature preordinate al controllo a distanza
Con riguardo al principio secondo cui occorre perseguire finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lett.
, del Codice), il datore di lavoro può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ. ).
Nell'esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, in particolare per ciò che attiene al divieto di installare "apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" (art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell'utente di un sistema di comunicazione elettronica.
Il trattamento dei dati che ne consegue è illecito, a prescindere dall'illiceità dell'installazione stessa. Ciò, anche quando i singoli lavoratori ne siano consapevoli. (6)
In particolare non può ritenersi consentito il trattamento effettuato mediante sistemi hardware e software preordinati al controllo a distanza, grazie ai quali sia possibile ricostruire –a volte anche minuziosamente– l'attività di lavoratori. É il caso, ad esempio:
-
della lettura e della registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail;
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della riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore;
-
della lettura e della registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;
-
dell'analisi occulta di computer portatili affidati in uso.
Il controllo a distanza vietato dalla legge riguarda l'attività lavorativa in senso stretto e altre condotte personali poste in essere nel luogo di lavoro. (7) A parte eventuali responsabilità civili e penali, i dati trattati illecitamente non sono utilizzabili (art. 11, comma 2, del Codice). (8)
adesso non ho cazzi domani se avete ancora dubbi articolo il discorso
Messaggio modificato da Berling il 31 agosto 2013 - 23:56